Decreto Ristori Quater
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2020, il Decreto Ristori Quater n. 157 proroga il versamento del II acconto ed invio dichiarazioni, prevede il rinvio dei versamenti tributari e contributivi di dicembre 2020, stanzia un nuovo bonus per alcune categorie di lavoratori. Di seguito analizzeremo gli articoli di interesse:
Art.1:
- Il versamento del II acconto IRES, IRPEF ed IRAP è prorogato per tutti i titolari di partita IVA dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.
- E’ confermato il rinvio per il pagamento del II acconto IRES, IRPEF ed IRAP dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, disposto dall’Art. 98 del Decreto Agosto, per i titolari di partita IVA soggetti agli ISA che abbiano avuto un fatturato 2019 non superiore a 50 milioni di euro e che abbiano registrato un calo di fatturato almeno del 33% primo semestre 2020 su primo semestre 2019.
- Proroga versamento II acconto IRES, IRPEF ed IRAP dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per i titolari di partita IVA non soggetti agli ISA che abbiano avuto un fatturato 2019 non superiore a 50 milioni di auro e che abbiano registrato un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 almeno del 33%.
- E’ confermato il rinvio al 30 aprile 2021, disposto dall’Art. 6 del Decreto Ristori Bis, per i titolari di partita IVA soggetti agli ISA, rientranti nell’allegato 1 e 2 che operano in zona rossa. Stessa cosa è concessa anche alle attività di ristorazione nelle aree arancioni. Questa sospensione si applica a prescindere dalla riduzione di fatturato o dei corrispettivi.
- Proroga versamento II acconto IRES, IRPEF ed IRAP dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per i titolari di partita IVA non soggetti agli ISA rientranti nell’allegato 1 e 2 che operano in zona rossa. Stessa cosa è concessa anche alle attività di ristorazione nelle aree arancioni. Questa sospensione si applica a prescindere dalla riduzione di fatturato o dei corrispettivi.
N.B.: I versamenti sospesi dovranno essere versati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si rimborsa quanto già versato.
Art.2:
- Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020, in particolare: ritenute alla fonte, trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, IVA, versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tali versamenti potranno essere sospesi sino al 16 marzo 2021. Sarà possibile versarli, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’ unica rata o in 4 rate di pari importo a partire dal 16/03/2021.
I beneficiari della sospensione sono:
– I titolari di partita IVA con un fatturato 2019 non superiore a 50 milioni di euro e che abbiano registrato un calo di fatturato novembre 2020 su novembre 2019 almeno del 33%. La sospensione vale anche per quegli esercenti che abbiano intrapreso l’attività d’impresa , arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019.
– Le attività economiche sospese dall’art. 1 del DPCM 3/11/2020, a prescindere dal colore della regione. Le attività di ristorazione che operano in area arancione o rossa e le attività imprenditoriali individuate nell’allegato 2 che sono in zona rossa.
Art.4:
- Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate al 1 marzo 2021.
Art. 6:
- Estensione della platea dei soggetti a cui spetta il contributo a fondo perduto alle stesse condizioni previste dal Decreto Ristori e Ristori bis. I nuovi codici ATECO sono riportati nell’Allegato 1 del presente Decreto e riguardano la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. La partita IVA deve risultare attiva al 25 ottobre 2020.
Art.8:
- L’esenzione del pagamento II rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica ai soggetti passivi che siano anche gestori dell’attività imprenditoriale, la quale deve rientrare nei codici ATECO indicati nell’allegato 2 del Decreto Ristori Bis e stanti in zona rossa.
N.B.: L’esenzione dal pagamento II rata IMU si applica non più a patto che l’utilizzatore coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo.
Art. 9:
- Indennità una tantum di 1000,00 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati delle vendite. Nel dettaglio:
– Ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso involontariamente il lavoro dal 01 gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e che possono vantare almeno 30 giorni di lavoro nel medesimo periodo è riconosciuta un’indennità di 1000,00 euro,
– Ai lavoratori stagionali non appartenenti al settore turismo, ai lavoratori intermittenti ed autonomi privi di partita IVA che hanno perso involontariamente il lavoro dal 01 gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e che possono vantare almeno 30 giorni di lavoro nel medesimo periodo è riconosciuta un’indennità di 1000,00 euro.
– Stessa indennità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e con un reddito non superiore a 50000,00 euro.
N.B.: Tali soggetti non devono essere titolari di pensione o di altro contratto di lavoro.
Le indennità non sono cumulabili tra loro. La richiesta può essere presentata all’INPS a partire dal 15 dicembre 2020.
Art. 11:
- Indennità di 800,00 euro per i lavoratori del settore sportivo che abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ne avranno diritto i lavoratori titolari di rapporto di collaborazione con:
– CONI,
– Comitato Italiano Paraolimpico,
– Federazioni Sportive Nazionali,
– Discipline Sportive Associate,
– Enti di promozione Sportiva,
– Società ed Associazioni sportive dilettantistiche.
N.B.: L’indennità sarà erogata da Sport e Salute spa. Per chi ha già fatto domanda nel precedente look-down l’accredito sarà automatico, per chi non ne abbia già beneficiato dovrà presentare domanda entro il 7 dicembre 2020.