Assegno temporaneo figli minori

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Le domande possono essere presentate dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 tramite:

  • Portale web;
  • Contact Center;
  • Patronato (CAF).

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 verranno corrisposte anche le mensilità arretrate (luglio, agosto e settembre). Per le domande presentate dopo il 30 settembre la decorrenza della misura inizierà dalla data di presentazione della domanda.

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente;
  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  • carta di pagamento con IBAN ;
  • libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori, salvo accordi diversi tra le parti.

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