Assegno temporaneo figli minori
Le domande possono essere presentate dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 tramite:
- Portale web;
- Contact Center;
- Patronato (CAF).
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 verranno corrisposte anche le mensilità arretrate (luglio, agosto e settembre). Per le domande presentate dopo il 30 settembre la decorrenza della misura inizierà dalla data di presentazione della domanda.
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).
L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN ;
- libretto postale intestato al richiedente.
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori, salvo accordi diversi tra le parti.