Estingui i tuoi debiti con il saldo e stralcio entro il 30 aprile 2019

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La Legge n. 145/2018 prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Si tratta, ad esempio, di cartelle di pagamento contenenti gli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Le persone fisiche che hanno l’ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila euro, possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

La quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

  • 16%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A questi importi si aggiungono le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.In caso di soggetti rientranti nella procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Se l’ISEE è superiore a 20.000 euro, è possibile aderire alla Definizione agevolata 2018, detta anche “Rottamazione ter”, riguardante i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Il pagamento delle somme dovute con la Rottamazione ter dovrà essere effettuato o in un’unica soluzione con scadenza del pagamento fissata per legge al 31 luglio 2019, oppure con un piano di dilazione:

  • fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo;
  • fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate saranno così suddivise: le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

I debiti che rientrano nel saldo e stralcio sono quelli intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionalio alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Se tutti i miei debiti non rientrano tra quelli previsti per il saldo e stralcio è possibile presentare domanda di adesione per la Definizione agevolata 2018 (Rottamazione-ter).

Può certamente accadere che in diverse cartelle di pagamento o anche all’interno della stessa cartella di pagamento siano presenti debiti riferiti a carichi che rientrano nel saldo e stralcio ed altri esclusi dal provvedimento. In questo caso è possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il saldo e stralcio e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (Rottamazione-ter)

I contribuenti che hanno già aderito alla rottamazione-bis del 2017 ma sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate previste dal piano, se rispettano i requisiti di cui sopra possono aderire al saldo e stralcio.

E’ possibile effettuare il pagamento dell’importo dovuto sulla base del calcolo del saldo e stralcio in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

• 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
• 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
• 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
• 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019

Per qualsivoglia ulteriore approfondimento in merito Vi invitiamo a contattarci. 

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