Primi chiarimenti sulle misure contenute nel DPCM 9 marzo 2020

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Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 9 marzo 2020, meglio conosciuto come Decreto #IoRestoaCasa. Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e modifica la lettera d) dell’art.1 del DPCM 8 marzo 2020 relativa agli eventi e alle manifestazioni sportive.  Tali disposizioni, salvo ulteriori modifiche, resteranno in vigore fino al 3 aprile 2020.

Di seguito alcuni chiarimenti sulle misure adottate per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19:

  • SPOSTAMENTI:

Evitare gli spostamenti su tutto il territorio nazionale, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

Gli spostamenti sono in ogni caso consentiti per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e per il rientro presso il proprio domicilio, l’abitazione o la residenza.

NB: Per giustificare gli spostamenti, in caso di controllo delle forze di polizia, sarà necessario compilare un’auto-dichiarazione che troverete al seguente link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

  • ATTIVITA’:

-Sono consentite le attività di ristorazione, pizzeria e bar dalle ore 6:00 alle 18:00, con obbligo del gestore di garantire e far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.

NB: Il Governatore della Regione Campania, con ordinanza n. 11 del 10.03.2020, ha imposto di osservare inderogabilmente l’orario di apertura su indicato (6:00-18:00), con divieto di effettuare qualsivoglia attività al di fuori di detto orario. Non sarà possibile effettuare il servizio di asporto o domicilio.

-Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

NB: Il Governo ha specificato che per i pub sarà comunque possibile somministrare cibo e bevande, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per bar e ristoranti e facendo comunque rispettare la distanza interpersonale minima di un metro.

-Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Ludoteche comprese.

-Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle

-Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

-Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

NB: Il Governatore della Regione Campania, con ordinanza n. 10 del 10.03.2020, ha disposto su tutto il territorio della Regione la sospensione delle attività di barbiere, parrucchiere e centri estetici.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi dovrà comunque far rispettare la distanza minima interpersonale, pena la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza   di   sicurezza minima, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

  • DATORI DI LAVORO E DIPENDENTI:

-Si raccomanda ai datori di lavoro di favorire, durante il periodo di efficacia del Decreto su menzionato, la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

Seguiranno aggiornamenti sulla cassa integrazione in deroga e sulle indennità per lavoratori autonomi.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Tel. 0818257842
Cel. 3666753950
Email: carmineferrara@libero.it
Skype: Studio Ferrara & Partners

Studio Ferrara & Partners

 

 

 

 

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