La tassazione sulle donazioni
Sono soggette a tassazione, con l’aliquota più elevata (imposta di donazione con aliquota del 7% ai sensi dell’articolo 56-bis, commi 1 e 2, Dlgs n. 346/1990), le liberalità indirette tra genitori e figli accertate dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
In assenza di un atto di donazione formale e della registrazione volontaria da parte del contribuente risulta inapplicabili l’aliquota di favore prevista dall’articolo 2, commi 47, 49 e 50, Dl. n. 262/2006, che ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, con aliquota del 4% e franchigia di un milione di euro.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 28047 del 9 dicembre 2020, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.