Obbligo di controllo del green pass nei luoghi di lavoro

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Dal 15 ottobre 2021 vige l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati.

Il controllo deve essere effettuato dal datore di lavoro o da un suo designato entro l’orario di inizio dell’attività lavorativa. È possibile, nelle grandi aziende, effettuare delle verifiche a campione basate su specifici modelli organizzativi, per ridurre i tempi di attesa di accesso a lavoro. In tal caso se a seguito di un controllo, l’autorità dovesse riscontrare personale al lavoro senza il green pass, l’azienda non ne sarà responsabile.

Il datore di lavoro che non controlla la sussistenza del possesso del green pass dei lavoratori o collaboratori esterni è soggetto a sanzioni amministrative da 400,00 a 1.000,00 euro.

Gli enti preposti al controllo dell’azienda sono l’ASL e l’Ispettorato. Questi verificano l’osservanza del D.L. 127/2021 ed erogano le eventuali sanzioni.

È compito del datore di lavoro informare il Prefetto in caso di violazioni dell’obbligo del green pass in azienda o sul luogo di lavoro. I lavoratori che accedono a lavoro senza green pass sono soggetti a sanzioni con multe da 600,00 a 1.500,00 euro comminate dal Prefetto.

L’obbligo di presentare il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, coerente con le indicazioni fornite dal ministero della salute.

Il datore di lavoro può designare un responsabile dei controlli con apposita delega scritta contenete le linee guida per effettuare i controlli. La persona delegata alla verifica del green pass dei dipendenti è tenuto a verificare anche quello del datore di lavoro.

Il Garante della privacy raccomanda di aggiornare l’informativa privacy dei dipendenti. L’informativa può essere generalizzata, non c’è bisogno di raggiungere personalmente ciascun addetto.

 

Il datore di lavoro non può detenere documenti o dati in fase di verifica. Il controllo dovrà solo accertare che il lavoratore sia o meno in possesso del green pass o di certificazione valida. Il certificato va controllato esclusivamente mediante l’app VerificaC19 come previsto dal D.L. 127/2021. È ammesso ed è consigliabile che il datore di lavoro tracci l’avvenuto controllo, istituendo un registro che riporti indicazioni della data e dell’ora della verifica, del soggetto accertatore, del soggetto accertato e dell’esito della verifica.

Chi effettua i controlli in azienda può chiedere la carta d’identità del soggetto controllato al fine di accertarne l’identità.

È possibile dal 15 ottobre 2021, per motivi organizzativi aziendali, chiedere in anticipo ai lavoratori, se sono in possesso del green pass, ma solo fino a 48 ore prima del giorno o del turno di lavoro e senza obbligo di esibirlo prima.

Il lavoratore senza green pass, dal 15 ottobre 2021, non può accedere al posto di lavoro ed è considerato come assente ingiustificato perdendo la retribuzione per tutti i giorni in cui non è in grado di esibire green pass. Non è a rischio il posto di lavoro. I lavoratori sprovvisti di green pass non possono lavorare in smart working.

Il lavoratore sprovvisto di green pass non può essere sostituito nelle aziende con più di 15 dipendenti, ma può essere sostituito in quelle sotto i 15 dipendenti per un periodo di 10 giorni , rinnovabile con altri 10 giorni.

Le persone che hanno diritto al green pass ma che sono ancora in attesa di riceverlo possono andare al lavoro utilizzando gli appositi documenti cartacei o digitali rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale.

Il datore di lavoro o il soggetto preposto al controllo deve controllare il green pass non solo dei dipendenti, ma anche quello dei collaboratori esterni, dei fornitori, dei tirocinanti, volontari…. . Ad esempio un’impresa edile che ha un cantiere deve controllare il green pass anche dei lavoratori che dipendono da un’altra impresa ma che accedono ai luoghi di lavoro di cui l’impresa ha titolarità. Questo accade quando ci sono in essere degli appalti.

N.B. Sulla base di quanto disciplinato dal D.L. 127/2021 sia gli utenti della pubblica amministrazione che i clienti dei vari tipi di lavoro privato non saranno obbligati ad avere ed esibire il green pass.

L’obbligo di green pass sul luogo di lavoro entra in vigore il 15 ottobre 2021 e, per ora, persisterà fino al 31 dicembre 2021, data in cui scadrà lo stato di emergenza.

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